La Fondazione Centro Studi ritiene opportuno fornire, quale utile strumento di supporto agli Iscritti all’Albo unico nazionale dei Geologi, una raccolta di FAQ sulle questioni più frequenti che si pongono nell’esercizio della professione.
Dipende se le prestazioni affidate all’appaltatore implichino o meno una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali.
Al riguardo si segnalano:
la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 28 febbraio 2019, n. 1412, per la quale “la più recente giurisprudenza di questa Sezione, superando il precedente contrario orientamento interpretativo, ha affermato che i concorrenti ad una procedura di appalto integrato di progettazione e lavori devono allegare al progetto esecutivo presentato in sede di gara la relazione geologica solo se contenente integrazioni o modifiche alla corrispondente relazione facente parte del progetto definitivo posto a base di gara. Solo in tal caso, l’esclusione conseguente alla mancata allegazione della relazione specialistica è determinata dalla carenza di un elemento essenziale dell’offerta (cfr. Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 65; Cons. St., sez. V, 28 agosto 2017, n. 4080; Cons. St., sez. V, 28
ottobre 2016, n. 4553; Cons. St. sez. V, 17 febbraio 2016, n. 630). L’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, quindi, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante ed in tal caso l’esclusione conseguente alla mancata allegazione della relazione specialistica è determinata dalla carenza di un elemento essenziale dell’offerta (non dalla mera carenza formale della relazione)”;
la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430, per cui “l’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante e a condizione che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara. Depone in questo senso l’esigenza che la determinazione degli obblighi progettuali e documentali imposti dalle stazioni appaltanti ai concorrenti siano chiaramente definiti nei documenti di gara e che a tali soggetti non siano addossati oneri che le prime, nell’ambito della loro discrezionalità e sulla base del grado di dettaglio della progettazione a base di gara, delle caratteristiche delle opere e delle migliorie consentite, hanno ritenuto non necessari”.
Non costituisce elemento essenziale, secondo quanto afferma ANAC, con delibera 20 dicembre 2017 (dep. 17 gennaio 2018), n. 1336 (Prec. 138/17/L).
Essa afferma:
“la gara in epigrafe non è una gara di progettazione ma ha ad oggetto servizi di verifica di vulnerabilità sismica dei fabbricati”;
“la redazione della relazione geologica non rientra tra le prestazioni oggetto dell’affidamento”;
“la lex specialis di gara non richiede la presenza della figura professionale del geologo”;
le indagini diagnostiche e geognostiche, rientranti nell’oggetto della gara, sono attività specialistiche di supporto alla progettazione che, a differenza della relazione geologica, possono essere oggetto di subappalto (art. 91, comma 3, d.lgs. n. 163/2006)”;
“non è legittima l’esclusione degli operatori economici che non hanno incluso un geologo tra i soggetti che svolgeranno il servizio oggetto della gara”.
No, vi è un espresso divieto anche di subappalto indiretto, ai sensi dell’articolo 31, comma 8, d.lgs. 50 del 2016, come interpretato anche dalle Linee guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamentodei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
Tale disposizione prevede quanto segue con riferimento agli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché agli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento:
“l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche”.
L’ANAC ritiene che in tal caso non sussista, con delibera 13 settembre 2017, n. 9844 (Prec. 122/17/S).
Secondo l’ANAC:
tenuto conto dei casi previsti dall’articolo 31, comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, “il richiamo al divieto di subappalto (anche come disciplinato dalla previgente normativa di cui al d.lgs.163/2006) risulta incongruo per la tipologia del servizio richiesto”.
No, come ha evidenziato la sentenza del TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 27 maggio 2019, n. 519.
Secondo il TAR:
“Nella fattispecie il documento di specifica tecnica dei servizi prevede all’interno della progettazione esecutiva una relazione geotecnica, e non vi sono elementi che impongano di leggere questa previsione come riferita a una relazione geologica. Nel ricorso, del resto, non è evidenziato alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra un approfondimento geologico e i lavori oggetto di progettazione. Si deve quindi ritenere che ai concorrenti fosse effettivamente richiesta una relazione geotecnica, la quale non è di competenza dei soli geologi, implicando anche valutazioni ingegneristiche e di coordinamento con le scelte progettuali. Poiché non è possibile introdurre cause di esclusione non collegabili univocamente alla lex specialis, neppure allo scopo di integrare la documentazione tecnica con una relazione geologica (v. Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2018, n. 5364), si deve ritenere che l’ammissione alla gara del RTP controinteressato sia stata, sotto questo profilo, corretta”.
No, sulla base della sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. I, 18 gennaio 2021, n. 654.
Tale decisione statuisce quanto segue:
a seguito della sentenza dell’11 giugno 2020 della Corte di Giustizia, l’elenco di cui all’art. 46 del d.lgs. 50/2016 deve essere ‘disapplicato’ nella misura in cui non include gli enti che, senza scopo di lucro ed in forma diversa dalla associazione/società di professionisti, siano in grado di fornire prestazioni professionali di architettura ed ingegneria;
quanto all’impugnazione del D.M. n. 263/2016, il Collegio osserva che esso, alla luce della lettura dell’art. 46 imposta dalla Corte di Giustizia, risulta incompleto, in quanto ha previsto e disciplinato i requisiti di partecipazione solo con riferimento ai soggetti specificamente indicati all’art. 46;
poiché l’elencazione contenuta in tale norma deve ritenersi non tassativa e non esaustiva, ne consegue che il regolamento dovrà essere completato con la disciplina dei requisiti di partecipazione che debbono possedere gli ulteriori, diversi enti, ammissibili – secondo la sentenza 11 giugno 2020 della Corte di Giustizia – alle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
No, secondo la sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, 8 gennaio 2021 n. 150.
Tale decisione statuisce quanto segue:
la norma dell’art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel delineare i requisiti e le competenze, richiede che la commissione sia composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
il requisito dello “specifico settore” viene costantemente inteso nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto;
il requisito va considerato nella poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non quindi limitato ad un singolo aspetto dei titoli e attitudini professionali possedute;
in definitiva, il requisito di competenza tecnica del commissario non deve essere necessariamente provato da uno specifico titolo di studio, potendo risultare anche da altri elementi, quali incarichi svolti e attività espletate.