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17/10/2022

Le politiche e gli organismi di parità in Italia

Gli organismi di parità

Gli organismi di parità sono strumenti di osservazione, discussione e promozione di politiche di uguaglianza fra i generi (donna – uomo) e fra le diversità (culturali, disabilità, orientamento sessuale, razza).

Il Dipartimento per le Pari Opportunità

Nel 1995, sulla scia della Conferenza Mondiale delle donne di Pechino, nasceva il Ministero per le pari opportunità a cui ha fatto seguito il Dipartimento per le pari opportunità. Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituisce la struttura amministrativa e funzionale per la realizzazione delle politiche di parità governative ed assiste il Ministro per le Pari Opportunità. Sin dalla sua istituzione ha elaborato numerose proposte di leggi governative, sviluppato interventi di coordinamento degli organismi e rappresentato l’Italia presso le organizzazioni internazionali.

La Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna

Il 12 giugno 1984, in concomitanza agli altri paesi europei, veniva istituita la Commissione Nazionale per la parità e la pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio, composta da 30 donne nominate nell’ambito delle associazioni e dei movimenti maggiormente rappresentative.

Il Comitato Nazionale di Parità

Il Comitato Nazionale di Parità fu creato nel 1983, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, quale organismo consultivo a supporto dell’azione del Presidente del Consiglio, al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo all’uguaglianza delle donne nell’accesso al lavoro e sul lavoro e nella progressione professionale e di carriera. È composto da donne designate dalle organizzazioni sindacali rappresentative e dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro.

Il comitato per l’imprenditoria femminile, istituito presso il Ministero dell’Industria

È stato creato a sostegno della legge 215/92 per promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale fornendo lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.

La consigliera o il consigliere nazionale di parità

Sono pubblici ufficiali nominati sia a livello nazionale (dove sono componenti del Comitato nazionale di parità) sia a livello regionale o provinciale (inseriti in organismi istituzionali in materia di lavoro). Essi hanno funzione di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro, hanno l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui vengono a conoscenza.

Le commissioni di parità

Sono costituite da  Commissioni Regionali di Parità costituite con leggi regionali e da Commissioni Provinciali e Comunali; esse hanno formulato, fin dagli anni ’90, molteplici proposte e progettualità svolgendo un’importante funzione di rappresentanza e promozione delle politiche di genere su tutto il territorio nazionale, ottenendo importanti risultati quali per es. la legge dell’imprenditoria femminile.

I comitati pari opportunità

Sono istituiti, sulla base dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, presso ogni amministrazione con i seguenti compiti: raccolta dati, che l’amministrazione è tenuta a fornire, formulazione di proposte e promozione di iniziative. La legge 183 del 4 novembre 2010 ha sostituito i comitati per le pari opportunità con i comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

IL C.U.G.

Il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.), istituito con la legge 183/2010 (art.21) – che sostituisce e unifica i preesistenti comitati per le pari opportunità e i comitati contro il fenomeno del mobbing – è composto da membri designati dalle organizzazioni sindacali e dall’amministrazione, con presenza paritaria di uomini e donne e ha ruoli di consulenza, proposta e verifica ai fini del rispetto delle pari opportunità e della tutela dalla violenza.

Pari opportunità e Pubblica Amministrazione

Alla IV conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel settembre 1995, furono proclamati due principi guida quali l’empowerment[1], per perseguire le condizioni per una presenza egualitaria di genere, nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività, promuovendo una  presenza paritaria di entrambi i generi negli organismi di nomina governativa e negli incarichi di responsabilità della Pubblica Amministrazione. Il secondo obiettivo è il mainstreaming[2], cioè l’integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche governative verificando l’attuazione delle normative in materia di parità. Il terzo, la diffusione dei dati e delle informazioni disaggregate per sesso. Il quarto, il recepimento, nel processo di riforma dell’istruzione, dei saperi innovativi delle donne. Tali principi sono stati recepiti dalla Direttiva P.C.M. 27 marzo 1997 “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini” (direttiva Prodi) Il D. Lgs. 165/2001, all’art. 7 – comma 1 – Gestione delle risorse umane, stabilisce che le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro. L’art. 57 invece riserva alle donne almeno 1/3 dei componenti delle commissioni di concorso. Al Forum PA 2010, il convegno “Le azioni per le pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni” vede ai primi posti, per la presenza femminile, la regione Lazio; le province di Trieste, Pistoia e Reggio Emilia; il comune di Forlìfuturo@lfemminile al FORUM PA 2010. [1]La conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell’ambito delle relazioni personali sia in quello della vita politica e sociale. [2]Valutare le diverse implicazioni per uomini e donne di ogni azione politica prevista, compresa la legislazione e i programmi, in tutti i settori e livelli.
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